IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Visti  gli  atti del proc. 886/93 g.i.p. a carico di Pafundi Rocco,
 nato a Pietragalla (Potenza) il 10 luglio 1958 res. Montegrosso,  via
 Asti-Mare,  6/bis,  iscritto  nel  registro delle notizie di reato in
 data 5 febbraio 1993;
    Vista la richiesta di archiviazione del pubblico ministero in data
 16   marzo   1993,   subordinata,   peraltro,   al   non-accoglimento
 dell'eccezione  di  costituzionalita' degli artt. 13 e 16 della legge
 reg. Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, in riferimento agli  artt.  25  e
 117 della Costituzione;
                             O S S E R V A
    1.  -  Con  la  fondamentale  sentenza 31 maggio 1991, Valiante le
 SS.UU. penali hanno affermato che la legge n. 319/1976 ha  sancito  e
 sanzionato  penalmente  l'obbligo  di autorizzazione non solo per gli
 scarichi  da  insediamenti  produttivi  ma  anche  per   quelli   che
 provengano  da  insediamenti civili attivati dopo l'entrata in vigore
 della legge medesima (per quelli preesistenti, infatti,  e'  previsto
 il  solo  obbligo  di  denuncia  ex  art.  15,  primo comma) e non si
 immettano in pubblica fognatura (questi ultimi, infatti, sono "sempre
 ammessi" ex art. 14, primo  comma).  La  tesi  secondo  cui  l'omessa
 richiesta  di  autorizzazione  per  gli  scarichi  civili  nuovi  non
 costituisce reato se al momento del fatto non sia entrata  in  vigore
 la disciplina regionale cui fa rinvio l'art. 14, secondo comma, della
 legge  n.  319/1976  contrasta  con  il  principio  autorizzativo che
 costituisce nucleo omogeneo di quest'ultima ed  e'  "funzionale  alla
 valutazione  preventiva  dell'eseguibilita' dello scarico, per cui la
 definizione della disciplina  regionale  non  si  pone  affatto  come
 pregiudiziale  rispetto  all'obbligo di richiedere l'autorizzazione".
 Osserva ancora il s.C. che "far dipendere dalla volonta' degli organi
 regionali la necessita'  dell'autorizzazione  significa  porre  gravi
 problemi  -  anche  di rilievo costituzionale - di applicazione della
 legge penale su tutto il territorio nazionale.   Com'e'  soltanto  lo
 Stato che puo' stabilire il sistema sanzionatorio, cosi' le eccezioni
 a  tale  sistema  possono  essere  stabilite  solo  dallo Stato e non
 rimesse a variabili considerazioni di natura locale (..)    Anche  la
 stessa  nozione  di  nuovo scarico ai fini penali non puo' che essere
 definita dalla legge statale (sono nuovi gli scarichi  attivati  dopo
 l'entrata  in  vigore  della  legge  Merli)  proprio  perche'  non e'
 consentito  alle  regioni  di  interferire  in  materia  penale.   Le
 disposizioni regionali avranno certamente effetto per quanto concerne
 la  disciplina  amministrativa  dello  scarico civile ( ..) ma nessun
 effetto possono avere in campo penale ( ..). L'art. 14  cpv.  infatti
 non contiene un rinvio in bianco alla disciplina regionale ma rimanda
 alle  regioni  solo  per la definizione di tale disciplina di cui, al
 terzo comma, indica i presupposti, che sono gli stessi  previsti  per
 gli  scarichi da insediamenti produttivi (obbligo di autorizzazione e
 richiamo ai limiti tabellari)".
    2. - In contrasto con l'assetto normativo delineato  dalle  SS.UU.
 penali la legge reg. Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, nel dettare (capo
 terzo)  la  disciplina  degli  scarichi  civili che non recapitano in
 pubblica fognatura ( ex art. 14 cpv. della legge Merli):
      a)  ha  introdotto  (art.  13,  secondo  e  terzo   comma)   una
 distinzione tra scarichi civili nuovi e esistenti ancorata non (solo)
 alla  data  di entrata in vigore della cit. legge statale, ma (anche)
 alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima;
      b) ha previsto (art. 14) - in base alle caratteristiche qualita-
 tive e quantitative degli scarichi - una suddivisione dei medesimi in
 2 classi ( A e B) a loro volta articolate in  sottoclassi  (in  4  la
 prima e in 2 la seconda);
      c)  ha  escluso  (art.  15)  dall'obbligo di autorizzazione allo
 scarico i titolari degli insediamenti civili  esistenti  appartenenti
 alla  classe  A  sottoclassi a)-c) e alla classe B sottoclasse a) (in
 presenza  di  determinate  caratteristiche  dell'insediamento):   per
 queste  tipologie  di scarichi e' sufficiente una semplice "notifica"
 all'autorita' di controllo.
    3.  -  Quindi  (anche  a  prescindere  dall'art.  15  della  legge
 regionale  citata  che  pure  e'  stato  sospettato di illegittimita'
 costituzionale dal pubblico  ministero:  invero  l'espressione  "agli
 scarichi  degli  insediamenti civili .. sono sempre ammessi nei corpi
 idrici superficiali" e' ambigua ma non sembra comunque escludere - se
 posta in correlazione con  il  precedente  art.  15  -  l'obbligo  di
 autorizzazione  anche  per  gli  scarichi  in  acque superficiali) la
 normativa regionale - lungi dal limitarsi a dare attuazione ( ex art.
 117, ultimo comma, della Costituzione) a livello locale  ai  principi
 in  tema  di inquinamento idrico stabiliti dalla legge statale (artt.
 9,  ultimo  comma,  e  21,  primo  comma,  in  tema  di  obbligo   di
 autorizzazione)  ha  sottratto  dall'osservanza  di  tale  obbligo  i
 titolari di alcuni tipi di  scarico  civile  introducendo  (art.  13,
 secondo  e  terzo  comma)  un  nuovo  parametro cronologico (epoca di
 entrata in vigore della  citata  legge  regionale)  cui  ancorare  la
 distinzione  tra  insediamenti  civili nuovi ed esistenti. Tutto cio'
 appare manifestamente in contrasto con  l'art.  117  (violazione  del
 principio  di  riserva  costituzionale  delle materie attribuite alla
 legislazione  regionale  c.d.  autonoma)  e  con  l'art.   25   della
 Costituzione  in  quanto  il  legislatore  comunale  ha privato della
 sanzione penale prevista dall'art. 21, prima comma, della legge Merli
 il fatto di chi apra - dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge
 -  un nuovo scarico (in acque superficiali, suolo o sottosuolo) dagli
 insediamenti  civili  indicati  all'art.  15,   secondo   comma   (in
 riferimento  all'art. 14) della legge regionale n. 13/1990. E' appena
 il  caso  di  sottolineare  a   quest'ultimo   proposito   che   (per
 giurisprudenza  costante  della Corte costituzionale: v. sentenze nn.
 79/1977, 370/1989, 43 e 309 del 1990) "la fonte del  potere  punitivo
 statale  risiede  solo  nella  legislazione  statale e le regioni non
 hanno il potere di comminare, rimuovere o variare con  proprie  leggi
 le  pene  previste in una data materia; non possono cioe' interferire
 negativamente con il sistema penale statale  considerando  penalmente
 lecita   un'attivita'   che,   invece,   e'   penalmente   sanzionata
 nell'ordinamento statale".
    4.  -  In  punto  rilevanza  della   questione   di   legittimita'
 costituzionale   si   osserva  che  nel  caso  oggetto  del  presente
 procedimento si contesta a Pafundi Rocco di aver scaricato  in  acque
 superficiali     (torrente    Tiglione)    i    reflui    provenienti
 dall'insediamento civile di sua proprieta' costituito  da  abitazione
 con  annesso capannone adibito ad attivita' artigianale (quest'ultimo
 peraltro non risulta dar origine ad alcuno scarico onde i  reflui  di
 cui    trattasi    sono    esclusivamente   quelli   di   provenienza
 dell'abitazione).
    Poiche' tale insediamento e' stato reso agibile nel marzo 1989 (v.
 relazione U.S.L. 68 del 9 dicembre 1992) - cioe'  dopo  l'entrata  in
 vigore della legge statale n. 319/1976 ma prima dell'emanazione della
 legge  regionale  n. 13/1990 - torna applicabile la previsione di cui
 all'art. 15, secondo comma, lett. a)  (in  riferimento  all'art.  14,
 secondo comma, lett. a) e all'art. 13, secondo comma) di quest'ultima
 con   conseguente   esclusione   dell'obbligo   di  autorizzazione  e
 correlativa impossibilita' di applicazione della sanzione  penale  di
 cui all'art. 21, primo comma, della legge Merli. E' chiaro quindi che
 l'accoglimento  o meno della richiesta di archiviazione dipende dalla
 previa risoluzione della prospettata questione di costituzionalita'.
   5. - Per completezza bisogna evidenziare che principio basilare del
 nostro ordinamento costituzionale e' quello per cui  i  giudici  sono
 tenuti  ad  applicare  le  leggi  (statali  e regionali) e ove queste
 risultino  in  contrasto  con  la  Costituzione  non   possono   essi
 disapplicarle  ma  devono adire la Corte costituzionale che sola puo'
 esercitare  il  sindacato  di  costituzionalita'  pronunciandosi  con
 sentenze  aventi  efficacia  erga  omnes  (v. Corte costituzionale n.
 285/1990 che ha annullato la sent. Cass. 12 novembre  1989,  Predieri
 che  aveva  disapplicato  alcune  leggi  della regione Emilia-Romagna
 ritenendole invasive della materia penale riservata allo Stato).
    6. - In definitiva il giudice  delle  indagini  preliminari  -  in
 parziale  accoglimento dell'eccezione proposta dal pubblico ministero
 - ritiene rilevante e non manifestamente infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 13, secondo e terzo comma, e
 15, secondo comma, della legge regionale Piemonte 26 marzo  1990,  n.
 13, in relazione agli artt. 25 e 117 della Costituzione.